Spese di formazione per il professionista

Spese di formazione per il professionista

Notizia importante per la formazione

riprendiamo una importante notizia dal portale FISCAL FOCUS

Con l’approvazione del disegno di legge (A.S. 2233-B) per la tutela del lavoro autonomo, dal periodo d’imposta 2017 (quindi con effetto a decorrere dal Modello Redditi/2018), le spese (del professionista) di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, diventano deducibili integralmente (in luogo dell’attuale 50%) anche se nel limite annuo di 10.000 euro. È altresì prevista la piena deducibilità, nel limite di 5.000 euro annui, delle spese sostenute per i servizi personalizzati di certificazione delle competenze, ricerca e sostegno alla autoimprenditorialità, formazione o riqualificazione professionale mirate a sbocchi occupazionali effettivamente esistenti e appropriati in relazione alle condizioni del mercato del lavoro erogati dagli organismi accreditati. Introdotta anche l’integrale deducibilità degli oneri sostenuti per la garanzia contro il mancato pagamento delle prestazioni di lavoro autonomo fornita da forme assicurative o di solidarietà.

 Fino al periodo d’imposta 2016 (Modello Redditi/2017), per gli esercenti lavoro autonomo (professionista) “le spese di partecipazione a convegni, congressi e simili o corsi di aggiornamento professionale, incluse quelle di viaggio e soggiorno, sono deducibili nella misura del 50% del loro ammontare” (art. 54 TUIR comma 5).

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