ASSOCIAZIONE ITALIANA TERAPISTI VOJTA STATUTO

Art. 1 – NOME E SEDE DELL’ASSOCIAZIONE

E’ costituita l’Associazione Italiana Terapisti Vojta (A.I.T.V.), con sede in Via Michele Barbi 23, 00125 Roma.

L’Associazione è senza scopo di lucro ed ha durata illimitata. Sarà sciolta soltanto per decisione dell’Assemblea dei soci, deliberata con la maggioranza degli iscritti, oppure per il venir meno della pluralità dei soci.

Art. 2 – SCOPI DELL’ASSOCIAZIONE

a) Creare una possibilità di contatto e confronto tra tutti i Fisioterapisti e Terapisti della Neuro e Psicomotricità dell’Età evolutiva, ed eventuali altre figure professionali che lavorano nel contesto di un approccio riabilitativo alle principali patologie invalidanti neuromotorie e ortopediche, utilizzando come strumento riabilitativo il metodo Vojta e/o l’Evoluzione del suo principio.

b) Dare giusta dignità alla figura del Fisioterapista e Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva, garantendo ai suoi associati la possibilità di fare esperienza e aggiornamenti di volta in volta contemplati dal consiglio direttivo dell’associazione stessa.

c) Garantire serietà professionale nei confronti di quelle strutture, sia pubbliche che private, che intendono ricorrere all’opera professionale di un proprio associato.

d) Riconoscere i corsi tenuti dallo staff didattico dell’Associazione, come un valido mezzo per garantire il raggiungimento di quella serietà professionale e quelle esperienze che dovranno essere l’obiettivo principale da raggiungere per i nostri associati.

e) Annoverare tra i suoi soci anche Fisioterapisti, Terapista della Neuro e Psicomotricità dell’Età Evolutiva e/o altre figure professionali che, pur non avendo partecipato ai suddetti corsi, siano in possesso di esperienza e serietà professionale in tale campo, su insindacabile decisione del direttivo.

f) Garantire ricerca, sviluppo, e diffusione dell’ Evoluzione del metodo Vojta, e dei suoi principi, anche attraverso contatti fra persone, enti ed associazioni.

g) Promuovere e ricercare la collaborazione fra enti pubblici, privati, associazioni, società e aziende che abbiano tra le loro finalità l’integrazione sociale delle persone svantaggiate in ragione di condizioni fisiche, psichiche e sensoriali o componenti collettivita’ estere.

h) Creare, se necessario, dei presidi riabilitativi che operino autonomamente o anche in collaborazione con enti pubblici, privati, associazioni, società e aziende, o anche attraverso convenzione con il sistema sanitario nazionale e/o con le a.s.l. di zona.

Art. 3 – COMPITI DELL’ASSOCIAZIONE

L’Associazione ha il compito di:

i) Organizzare attività culturali e di formazione quali seminari, corsi, convegni, consulenze,  aggiornamenti teorico-pratici e tutto ciò che possa servire a diffondere la conoscenza negli ambienti riabilitativi della validità del Principio Vojta

j) svolgere attività editoriale, sia cartacea che multimediale.
k) Sviluppare attività mediante nomina di figure di riferimento dell’A.I.T.V.
l) Creare i presupposti per eventuali sinergie professionali che abbiano come fine la diffusione dell’evoluzione del principio diagnostico e riabilitativo Vojta e l’assistenza a persone bisognose di cure riabilitative.

m) Promuovere e ricercare la collaborazione fra enti pubblici, privati, associazioni, società e  aziende che abbiano tra le loro finalità l’integrazione sociale delle persone con diverse abilità fisiche, psichiche e sensoriali.

n) Raccogliere in modo scientifico e programmatico le varie esperienze riabilitative dei propri associati, per la creazione di strumenti e di mezzi che possano facilitare l’attività professionale dei propri Soci, (materiali, schede di valutazione, sequenze di lavoro).

o) Creare in Italia e/o all’estero scuole, master o comunque percorsi formativi di varia durata,anche pluriennale, al fine di specializzare, in ambito riabilitativo, le figure sanitarie preposte alla pratica della riabilitazione .

p) Brevettare e favorire la diffusione del materiale didattico, terapeutico ed informativo, utile a migliorare la pratica del metodo.

Art. 4 – SOCI

I soci dell’Associazione possono essere:

a) Soci FONDATORI
b) Soci ONORARI
c) Soci EFFETTIVI

d) Soci TEMPORANEI
e) Soci SOSTENITORI

a) Sono Soci FONDATORI coloro che hanno promosso, organizzato e sostenuto nel tempo la realizzazione della presente Associazione come da scopi di cui all’art. 2 del presente statuto, sempre che abbiano versato la quota sociale. A detta categoria competono tutti i diritti derivanti dal vincolo con l’Associazione, in primo luogo il diritto di voto alle assemblee. Ai soci fondatori che ricoprano cariche sociali al momento della costituzione dell’Associazione, spetta altresì lo status di Socio Onorario e tale resta la loro posizione per tutta la vita, a meno che gli stessi non intendano rinunciarvi con presentazione per iscritto di dimissioni irrevocabili. Tali soci si impegnano a vigilare sul perseguimento degli scopi futuri dell’Associazione, nel rispetto del presente Statuto, affinché venga attuato il coordinamento con le attività di Enti, Federazioni o altre Associazioni alle quali la presente Associazione eventualmente intenda rivolgersi, per attuare un confronto di testimonianze, mezzo necessario per il continuo miglioramento delle attività che riguardano i disabili e per aggregare le più avanzate esperienze tecnico-didattiche sia nazionali che internazionali nel settore riabilitativo.

b) Sono ONORARI i soci che il Consiglio Direttivo ritenga opportuno di eleggere, in riconoscimento di meriti eccezionali; in particolare, per l’abnegazione dimostrata anche durante gli atti preparatori alla costituzione dell’Associazione, per l’esperienza e il prestigio acquisiti nel campo della riabilitazione o della diversabilità oltre a chi, per la disponibilità di strutture e/o tempo possa costituire punto di riferimento per i Soci; hanno diritto di voto.

c) Sono Soci EFFETTIVI tutte quelle figure professionali che abbiano conseguito la preparazione specializzata da parte dell’A.I.T.V., dopo cinque anni d’iscrizione consecutiva e regolare; hanno diritto di voto.

d) Sono Soci TEMPORANEI coloro che intendano far parte dell’Associazione per un periodo di tempo limitato (coincidente con i corsi); detti Soci possono frequentare la Sede dell’A.I.T.V. fino a quando conservino tale qualifica ma NON hanno diritto di partecipare nè, a fortiori, di voto in nessuna Assemblea.

e) I Soci SOSTENITORI non hanno diritto al voto; a questa categoria appartengono tutti coloro che intendano dare supporti e contributi.

Art. 5 – PROCEDURE PER L’AMMISSIONE DEL SOCIO

Per essere ammessi alle categorie di Soci di cui alle lettere c) e d) del precedente articolo, deve essere sottoscritto il relativo modulo predisposto dall’Associazione. Il Consiglio Direttivo ha competenza esclusiva per la determinazione dell’ammontare annuo della quota di iscrizione.

Il Consiglio Direttivo decide sull’accettazione della domanda, nella sua prima riunione utile; dal momento della sottoscrizione del modulo e fino all’accettazione, al richiedente è riconosciuta la qualifica di “aspirante”. Qualora l’aspirante non avesse provveduto al versamento contestuale della quota, sarà tenuto ad effettuarlo non oltre cinque giorni dalla data di comunicazione, anche verbale, dell’avvenuto accoglimento della domanda da parte del Segretario dell’Associazione. Il rigetto della domanda comporta la restituzione della quota, se preventivamente versata. Le cancellazioni, le nuove iscrizioni e i passaggi da una categoria all’altra di Soci devono essere annotati cronologicamente e controfirmati dal Presidente.

Art. 6 – PERDITA DELLA QUALITA’ DI SOCIO E SANZIONI DISCIPLINARI

I Soci cessano di far parte dell’Associazione:
a) per dimissioni, da presentarsi per iscritto almeno tre mesi prima del 31 maggio di ogni anno; b) per mancato pagamento della quota sociale;
c) per radiazione, allorchè il Socio commetta azioni o tenga comportamenti contrari alla Legge o

comunque lesivi degli interessi sociali.
Nei casi meno gravi potranno essere adottati i provvedimenti disciplinari dell’ammonizione o della

sospensione dalla frequenza dei locali, degli impianti o dagli incarichi, da parte del Collegio dei Probiviri.

Art. 7 – CARICHE ELETTIVE ED ORGANI SOCIALI

Gli organi dell’Associazione sono:
a) Assemblea dei soci aventi diritto al voto come da art. 4 b) Presidente
c) Vice Presidente
d) Segretario

e) Tesoriere

f) Consiglio Direttivo
g) Collegio dei Sindaci h) Collegio dei Probiviri

Art. 8 – ASSEMBLEA

L’Assemblea è composta da tutti i Soci, Enti e Associazioni aventi diritto al voto e in regola con il versamento delle quote. La convocazione dell’Assemblea dei Soci deve avvenire con avviso scritto, da inviarsi ai Soci stessi o da consegnarsi a mano dietro rilascio di specifica ricevuta da parte dei medesimi, con la precisazione dell’Ordine del Giorno, almeno quindici giorni prima della data stabilita.

L’Assemblea può essere Ordinaria o Straordinaria.

L’ASSEMBLEA ORDINARIA deve tenersi:
1. ogni anno per votare la Relazione tecnico-morale e finanziaria dell’anno precedente, nonché per

deliberare sui bilanci preventivi e consuntivi predisposti dal Consiglio Direttivo. Delibera infine

sugli altri argomenti posti all’O.d.G.
2. ogni quattro anni, non oltre il 15 giugno, per il Consiglio Direttivo.

L’ASSEMBLEA STRAORDINARIA ha luogo ogni volta che il Consiglio Direttivo lo ritenga opportuno, ovvero su richiesta motivata e scritta di almeno 2/3 di tutti i Soci aventi diritto di voto.

In tale ipotesi l’Assemblea dovrà essere indetta non oltre 30 giorni dalla richiesta.
L’Assemblea Straordinaria è competente:
1. a deliberare sulle proposte di modifiche al presente Statuto con la maggioranza dei 4/5 dei Soci

presenti, purché rappresentino non meno dei 2/3 di tutti i Soci aventi diritto di voto.
2. a decidere in grado di appello avverso i provvedimenti disciplinari assunti dal Collegio dei

Probiviri; in tal caso l’Assemblea dovrà essere convocata dal Consiglio Direttivo non oltre 40 giorni dopo la data di ricevimento dell’impegnativa.

Art.9 – VALIDITA’ DELL’ASSEMBLEA

L’Assemblea è validamente costituita, in prima convocazione, quando siano presenti i 3/5 degli aventi diritto al voto (gli Enti e le Associazioni associati hanno diritto ad un voto, anche per delega, tramite un loro rappresentante) e, in seconda convocazione, successiva di almeno due ore, qualunque sia il numero dei presenti.

Per le elezioni alle cariche sociali e in tutti gli altri casi è consentito il cumulo di massimo una delega. Le deliberazioni sono prese a maggioranza semplice, tranne i casi per i quali il presente Statuto richieda maggioranze diverse.

Per le elezioni alle cariche sociali è obbligatorio votare a scheda segreta. Negli altri casi si vota per appello nominale o per alzata di mano.

Il presidente e i componenti di tutti gli Organi Istituzionali, se in carica, hanno il diritto di voto nelle Assemblee, eccezione fatta per le deliberazioni relative alla nomina ed al rinnovo delle cariche da essi ricoperte.

Art. 10 – IL PRESIDENTE

Il Presidente dirige l’Associazione e, in caso di evenienza, ne è il legale rappresentante. Il Presidente e il Consiglio Direttivo sono responsabili del buon andamento finanziario e rispondono in proprio delle eventuali spese straordinarie non preventivate nel bilancio o non approvate successivamente come variazioni allo stesso.

Per le obbligazioni sociali rispondono personalmente e solidalmente verso i terzi il Presidente, il Consiglio Direttivo e chiunque abbia speso senza autorizzazione il nome dell’Associazione.

Gli altri Soci, per patto espresso, non assumono tale obbligo. Nei casi di assenza o di impedimento temporaneo durante le Assemblee o le riunioni del Consiglio Direttivo, le funzioni del Presidente saranno assunte dal Vice-Presidente.

Assenza o impedimenti immotivati per periodi continuativi superiori a tre mesi, si considerano definitive, di conseguenza al Presidente succederà il Vice-Presidente. Il Consiglio Direttivo nominerà quindi un nuovo Vice-Presidente. Il Presidente può delegare, anche in via permanente, la propria firma per l’espletamento di determinati atti o per il disbrigo di pratiche, soltanto al Vice- Presidente.

Art. 11 – IL CONSIGLIO DIRETTIVO

L’Associazione è retta da un Consiglio Direttivo composto da massimo 10 membri eletti dall’Assemblea tra i Soci di cui alle categorie a), b) e c) dell’art. 4. Il C.D. dura in carica quattro anni e può essere riconfermato; nella sua prima riunione nomina il Presidente, il Vice-Presidente, il Segretario e il Tesoriere; questi ultimi due possono essere scelti anche fra i non Soci. Il Segretario e il Tesoriere, qualora non facciano parte del C.D., non hanno diritto di voto in seno al C.D. stesso.

Il TESORIERE sovraintende alla contabilità, si incarica della riscossione delle entrate e della tenuta dei libri; provvede alla conservazione delle attività sociali e alle spese da pagarsi su mandato del Presidente o di chi ne fa le veci.

Il SEGRETARIO dà esecuzione alle deliberazioni del C.D., redige i verbali delle riunioni, provvede al normale andamento dell’Associazione.

Sono compiti del C.D.:
a) Esaminare le domande di ammissione e accettare le dimissioni dei Soci;
b) Compilare il bilancio preventivo e consuntivo, le eventuali variazioni allo stesso da sottoporre al

Collegio dei Sindaci e successivamente all’approvazione dell’Assemblea; curare gli affari d’ordine

amministrativo;
c) Approvare il programma didattico, formativo e di ricerca dell’Associazione;
d) Stabilire le date delle Assemblee ordinarie e convocare quelle straordinarie quando lo reputi

necessario o ne venga fatta richiesta dai soci ex art. 8 del presente statuto;
e) Provvedere alla compilazione delle norme di funzionamento della Sede e dei Regolamenti

interni;
f) Decidere di tutte le questioni che interessano l’Associazione e i Soci.
Il C.D. deve riunirsi almeno una volta all’anno. Ogni componente del C.D. che per due volte

consecutive si renda assente alle riunioni senza giustificato motivo, decadrà dalla carica e verrà sostituito da chi, nell’ultima Assemblea e in ordine di voti, ha seguito gli eletti.

Art. 12 – IL COLLEGIO DEI SINDACI

Il Collegio è composto da tre componenti effettivi e da uno supplente, eletti dall’Assemblea anche fra i non Soci. Durano in carica quattro anni e sono rieleggibili. Hanno il controllo su tutta le gestione contabile dell’Associazione; possono assistere a tutte le riunioni del C.D. e hanno l’obbligo di presentare per iscritto una relazione all’Assemblea dei Soci al termine di ogni esercizio finanziario. Le riunioni sono valide con la presenza di 3 membri, uno dei quali può essere rappresentato anche dal supplente.

Art. 13 – IL COLLEGIO DEI PROBIVIRI

L’Assemblea ordinaria nomina, possibilmente tra i Soci, il Collegio dei Probiviri per la durata di quattro anni. Esso è composto di 2 componenti effettivi e un supplente rieleggibili. Il Collegio ha la funzione di adottare in prima istanza le sanzioni disciplinari da irrogare ai Soci. Le deliberazioni devono essere prese a maggioranza e compiutamente motivate. Il provvedimento adottato dovrà essere comunicato, oltre che all’interessato, anche al C.D.

Art. 14 – CANDIDATURE E REQUISITI

Coloro che intendano essere eletti, o rieletti, come membri degli ORGANI SOCIALI devono presentare le loro candidature almeno trenta giorni prima della data prestabilita per l’effettuazione dell’Assemblea, depositando la stessa presso il Segretario che provvederà a renderla pubblica, mediante affissione all’albo della Sede. Per concorrere alla carica di Presidente è necessario essere stato per almeno due anni socio dell’Associazione.

Art. 15 – NATURA E DURATA DELLE CARICHE SOCIALI

Tutte le cariche sociali elettive sono onorifiche. La durata delle suddette è fissata in quattro anni. Le vacanze che dovessero verificarsi, purché inferiori alla metà dell’intero organico, possono essere ricoperte con i primi dei non eletti. In mancanza si procederà a nuove elezioni. I membri decaduti o dimissionari sono tenuti a restare in carica per l’ordinaria amministrazione fino a quando non saranno subentrati i sostituti e dopo il saldo di eventuali pendenze di natura economica con l’Associazione.

Art. 16 – DIPENDENTI E COLLABORATORI

L’Associazione può assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al suo regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare e specializzare l’attività svolta. La misura delle retribuzioni è stabilita dal C.D; i rapporti fra l’Associazione e i dipendenti sono disciplinati dalla legge e dai vigenti contratti collettivi di lavoro.

Art. 17 – ABBINAMENTI COMMERCIALI E SPONSORIZZAZIONI

E’ facoltà del C.D. operare abbinamenti o sponsorizzazioni con Ditte o Industrie, sempre che la

relativa deliberazione venga assunta con una maggioranza di 2/3 dei componenti l’intero Consiglio. E’ consentito, per la durata dell’abbinamento o sponsorizzazione variare integralmente o

parzialmente anche la ragione sociale.

Art. 18 – PATRIMONIO E CONTABILITA’ DELL’A.I.T.V.

L’A.I.T.V. non ha scopo di lucro.
L’esercizio finanziario ha la durata di un anno e coincide con l’anno solare. Il conto consuntivo

annuale deve essere predisposto dal C.D. entro un mese dalla chiusura dell’esercizio.
Alla fine di ogni anno viene redatta la situazione contabile.
Per le spese organizzative, di segreteria, logistiche e di documentazione è costituito un fondo composto da:

  • –  quote annuali di partecipazione dei Soci;
  • –  quote derivanti dall’attività dell’Associazione;
  • –  donazioni e lasciti;
  • –  contributi liberamente offerti dai Soci stessi;
  • –  contributi richiesti dal Presidente ai Soci;
  • –  qualsiasi altra entrata a qualunque titolo effettuata, previa delibera di accettazione da parte delC.D.

Art. 19 – REGOLAMENTO DELL’ASSOCIAZIONE

Il Consiglio Direttivo approva a maggioranza, ogni due anni, un Regolamento interno dell’A.I.T.V. che stabilisce:a) le condizioni e le procedure di adesione, ammissione, recesso ed esclusione degli aspiranti Soci e dei Soci (effettivi, temporanei, sostenitori ) dell’A.I.T.V.;b) i diritti e i doveri dei Soci nell’ambito della formazione base e dell’aggiornamento permanente degli operatori;c) le possibilità, le opportunità e i vincoli per l’apertura di nuove sedi e centri da parte dei Soci;
d) le procedure per la convocazione del Consiglio Direttivo dell’Assemblea dei Soci e le proceduredi voto;
e) le quote di partecipazione e i criteri di gestione del patrimonio e di rendicontabilità annualedell’A.I.T.V.;
f) quante altre indicazioni si rivelassero necessarie per il normale svolgimento dei compiti eattuazione degli obiettivi statutari.

Art. 20 – CONTROVERSIE

I Soci e i componenti degli Organi Sociali si impegnano a non adire in nessun caso le vie legali per eventuali questioni con l’Associazione. Tutte le controversie che dovessero insorgere anche fra i Soci o tra questi e l’Associazione, saranno sottoposte al giudizio inappellabile di amichevoli compositori, cioè di un Collegio Arbitrale composto da tre membri nominati uno da ciascuna parte e il terzo, con funzione di Presidente, di comune accordo.

 

Art. 21 – DURATA – SCIOGLIMENTO – LIQUIDAZIONE

La durata dell’Associazione è illimitata. Lo scioglimento deve essere approvato da almeno 4/5 degli associati aventi diritto di voto, sia in prima che in seconda convocazione; con la stessa maggioranza verranno nominati i liquidatori, determinati i loro poteri e stabilita la destinazione del patrimonio sociale residuo.

Art. 22 – MODIFICHE DELLO STATUTO

Le norme statuarie possono essere modificate dal Consiglio Direttivo con il parere favorevole della maggioranza dei suoi membri, sentito il parere dell’Assemblea dei Soci.

Art. 23 – STEMMA

Lo stemma dell’Associazione è costituito da 4 lettere di colore blu, cioè AITV, di cui la A maiuscola con un pallino al vertice ed un prolungamento della seconda stanga verso il basso, tutto a richiamare l’immagine di una persona che sta andando verso la verticalizzazione; la i è in stampatello minuscolo, mentre la t è in stampatello maiuscolo e prosegue con la v, sempre in stampatello maiuscolo. Ai piedi del prolungamento della a vi è la scritta “Associazione italiana” e sotto “Terapisti Vojta”, di colore nero.